Nei porti, negli approdi in rada, nei canali e in tutte le situazioni in cui le difficoltà della navigazione lo richiedono, il comandante della nave si avvale del servizio tecnico-nautico di pilotaggio, in particolare, per le manovre di arrivo e partenza. Il pilotaggio è universalmente riconosciuto come un servizio fondamentale le cui funzioni, sia sotto l’aspetto pratico che sotto il profilo giuridico, non sono molto dissimili nelle diverse nazioni.
Ciò che varia sono i sistemi di tariffazione da Paese e Paese. E’ soprattutto di questo che si è occupato lo studio che Fedepiloti ha commissionato al C.I.E.L.I. (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture).
Un primo obiettivo ricercato dal report (intitolato: Efficienza e coerenza con le best-practice tariffarie dell’attuale sistema di tariffazione del servizio di pilotaggio nei porti italiani e coerenza con i principi espressi nel Regolamento UE 2017/352), è quello di definire il benchmarking tra i livelli tariffari italiani e di altri Stati europei. E al riguardo, considerato che il servizio differisce da porto a porto in ragione della tipologia dello stesso, dei fondali, degli spazi per le evoluzioni delle navi, delle dimensioni e geometrie delle banchine, delle condizioni climatiche, e che ogni possibile raffronto deve avvenire tenendo conto di tali diversità, lo studio evidenzia che il livello delle tariffe pagate per il servizio di pilotaggio nei porti italiani risulta in linea con l’analogo servizio offerto in altri porti europei.
Infatti, considerando la tariffa di pilotaggio relativa a navi di crescente dimensione (5, 10, 38, 75, 90, 120, 150 e 250 mila tonnellate di stazza lorda) in un insieme di 5 porti nazionali (Trieste, Genova, La Spezia, Civitavecchia, Ancona) e in un insieme di 10 porti europei (Split, Bremenhaven, Hamburg, Gdynia, Constantza, Koper, Valencia, Barcelona, Istanbul, Mersin) si osserva che in media – anche esprimendo le tariffe in parità di potere di acquisto – le tariffe
pagate nei porti nazionali sono in linea e talvolta anche inferiori delle tariffe pagate in porti esteri.
Lo Studio poi si preoccupa di analizzare la natura della tariffa di pilotaggio. In particolare, posta la natura regolata del servizio e la posizione dei piloti come erogatori universali del medesimo, lo Studio conferma la correttezza della scelta di costruire la tariffa, in modo che essa retribuisca la prestazione del servizio di pilotaggio garantendo, anche sulla base di criteri di efficienza e cautela, l’accesso sicuro allo scalo portuale a favore di tutti i potenziali utenti. Per raggiungere un simile obiettivo, la tariffa di pilotaggio comprende un costo fisso, cioè un costo che si sostiene per il solo fatto di mantenere aperto lo scalo alla navigazione, assicurando quindi la manutenzione ordinaria e straordinaria delle navi (che sono di proprietà dei piloti e locate alla corporazione) necessarie per l’espletamento del servizio, e la sussistenza dei piloti che comunque debbono essere presenti nel porto a svolgere il servizio su richiesta
dell’utente.
Lo Studio quindi avvalora la circostanza che, porto per porto, la tariffa deve prevedere la remunerazione di costi non comprimibili, necessari alla corporazione per far fronte agli obblighi derivanti dal servizio di pilotaggio assegnato ai singoli piloti dal modello regolatorio deciso dal Ministero. Questo profilo, emergente soprattutto dall’analisi dei costi dei piccoli porti, tende a diventare meno evidente via via che crescono le prestazioni in un porto e quindi il fatturato delle corporazioni. Ma è un dato imprescindibile nell’esame dei criteri e meccanismi della tariffa, e ad esso deve quindi darsi il giusto rilievo.
Il Report esamina quindi anche la variazione delle tariffe nel tempo. In particolare, posta una verifica biennale della congruità della tariffa, si osserva come nel corso del periodo 2000-2018 vi sia stata, fino al 2008, la tendenza delle tariffe a riportarsi a fine periodo al livello del tasso di inflazione.
Nelle conclusioni il rapporto CIELI si sofferma sulla congruità delle tariffe italiane di pilotaggio con la sopravvenuta disciplina europea, rappresentata dal Regolamento 2017/352, il quale, pur non applicandosi al pilotaggio dal punto di vista della regolazione del servizio salvo ammettere che esso, come avviene ovunque, ben possa essere regolato e sottratto quindi alle norme sulla concorrenza, stabilisce all’art. 12 che i “diritti per servizi di pilotaggio non esposti a un’effettiva concorrenza (…) sono fissati in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio, e sono proporzionali al costo del servizio fornito”